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Domande e Risposte

Ultimo Aggiornamento: Monday, 13-Aug-2007 04:20:30 PDT

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Introduzione

Questo è il contenuto di una risposta che abbiamo fornito. E' un modo per condividere il problema di qualcuno anche con altri, di modo che non solo la soluzione (o l'aiuto) fornito a una persona siautile anche ad altri, ma anche che altri possano contribuire con la loro esperienza a fornire soluzioni migliori. Per motivi di privacy, le informazioni sull'originatore della richiesta sono stati omessi, ma chi volesse entrare in contatto con l'originatore della richiesta può farlo tramite noi.

Attenzione: per ogni risposta forniamo la data in cui è stata fornita: non necessariamente ciò che era corretto un tempo lo rimane per sempre. Vi invitiamo sempre a verificare...

Grazie e buona giornata.

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Domanda:
Siamo genitori di un bambino di sei anni al quale è stata diagnosticata una epatite autoimmune di tipo I.
La terapia prevede la somministrazione giornaliera di cortisone e di immunosoppressori 
per un periodo di alcuni anni, almeno cinque, al termine dei quali la terapia 
potrebbe continuare con frequenza meno serrata.
Ci chiediamo se la nostra condizione, e quella di nostro figlio, potrebbe consentire di ottenere 
il riconoscimento dei benefici della legge 104 ad almeno uno di noi genitori e di usufruire, 
in tal modo, dell’avvicinamento e/o della scelta della sede di lavoro più vicina alla 
nostra residenza per fornire a nostro figlio l’assistenza quotidiana che necessita.
Complimenti vivissimi per il sito e le attività svolte. 
Sentiti ringraziamenti, Francesco e Paola.

Risposta: - 13.08.2007
Salve Francesco / Paola,

Questo è ciò che abbiamo saputo:
"ti posso dire che la legge 104/92 e i relativi benefici si applicano solo ai disabili e oltretutto la legge è 
particolarmente dura...richiede tutta l'apposita certificazione dell'inps a tal proposito...
non credo quindi che non si applichi (purtroppo) alla fattispecie che mi avete prospettato.
i sig.ri potrebbero,però, beneficiare di quanto previsto dall'art.4 della 
legge n.53/00: tale legge ha introdotto la possibilità di fruire di periodi 
di congedo, continuativo o frazionato, NON RETRIBUITO, NON COMPUTATO, 
nell'anzianità di servizio, nè ai fini previdenziali (il lavoratore può 
procedere al riscatto)  non superiore ai due anni, per gravi e documentati 
motivi familiari: l'assistenza ad un familiare affetto (il bambino in questo 
caso) da patologia croniche o acute legittima tale richiesta, ma ricordo che 
deve essere documentata.
Inoltre, la legge n.53/00 prevede la possibilità per entrambe i genitori, 
ALTERNATIVAMENTE, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di 
età compresa fra 3 e 8 anni: i giorni di astensione non possono essere 
superiori a cinque per ciascun genitore e anche in questo caso serve un 
certificato rilasciato da medico del SSN (servizio sanitario nazionale) o 
con esso convenzionato, oltre ad un'altra certificazione nella quale si 
dichiara che l'altro genitore non si è assentato per gli stessi motivi dal 
lavoro negli stessi giorni.
i congedi non sono retribuiti, ma coperti da contribuzione figurativa solo 
parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti.
Infine anche per il beneficio della richiesta di trasferimento alla sede di 
lavoro più vicina la legge parla di persone che assistono familiari affetti 
da handicap....e ad anzi molte volte è difficile anche in tali casi riuscire 
ad ottenere il trasferimento per tale motivo" 

Grazie,
Buona Giornata,
                Max

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