Grazie e buona giornata.
Siamo genitori di un bambino di sei anni al quale è stata diagnosticata una epatite autoimmune di tipo I. La terapia prevede la somministrazione giornaliera di cortisone e di immunosoppressori per un periodo di alcuni anni, almeno cinque, al termine dei quali la terapia potrebbe continuare con frequenza meno serrata. Ci chiediamo se la nostra condizione, e quella di nostro figlio, potrebbe consentire di ottenere il riconoscimento dei benefici della legge 104 ad almeno uno di noi genitori e di usufruire, in tal modo, dell’avvicinamento e/o della scelta della sede di lavoro più vicina alla nostra residenza per fornire a nostro figlio l’assistenza quotidiana che necessita. Complimenti vivissimi per il sito e le attività svolte. Sentiti ringraziamenti, Francesco e Paola.
Salve Francesco / Paola, Questo è ciò che abbiamo saputo: "ti posso dire che la legge 104/92 e i relativi benefici si applicano solo ai disabili e oltretutto la legge è particolarmente dura...richiede tutta l'apposita certificazione dell'inps a tal proposito... non credo quindi che non si applichi (purtroppo) alla fattispecie che mi avete prospettato. i sig.ri potrebbero,però, beneficiare di quanto previsto dall'art.4 della legge n.53/00: tale legge ha introdotto la possibilità di fruire di periodi di congedo, continuativo o frazionato, NON RETRIBUITO, NON COMPUTATO, nell'anzianità di servizio, nè ai fini previdenziali (il lavoratore può procedere al riscatto) non superiore ai due anni, per gravi e documentati motivi familiari: l'assistenza ad un familiare affetto (il bambino in questo caso) da patologia croniche o acute legittima tale richiesta, ma ricordo che deve essere documentata. Inoltre, la legge n.53/00 prevede la possibilità per entrambe i genitori, ALTERNATIVAMENTE, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni: i giorni di astensione non possono essere superiori a cinque per ciascun genitore e anche in questo caso serve un certificato rilasciato da medico del SSN (servizio sanitario nazionale) o con esso convenzionato, oltre ad un'altra certificazione nella quale si dichiara che l'altro genitore non si è assentato per gli stessi motivi dal lavoro negli stessi giorni. i congedi non sono retribuiti, ma coperti da contribuzione figurativa solo parzialmente a seconda del reddito dei richiedenti. Infine anche per il beneficio della richiesta di trasferimento alla sede di lavoro più vicina la legge parla di persone che assistono familiari affetti da handicap....e ad anzi molte volte è difficile anche in tali casi riuscire ad ottenere il trasferimento per tale motivo" Grazie, Buona Giornata, Max
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